di S.F.
Una legge regionale sul tema esiste già da un decennio – la numero 21 del 2014 – ed è utile per la prevenzione, il contrasto e la riduzione del rischio della dipendenza da gioco d’azzardo patogologico, il trattamento terapeutico ed il recupero sociale delle persone coinvolte. Con tanto di norme e criteri per mettere un freno alla ludopatia. Ora su questo fronte si muove anche il Comune di Terni per un semplice motivo: la normativa citata demanda alle amministrazioni l’individuazione di ulteriori luoghi ritenuti sensibili considerando l’impatto di aperture delle sale da gioco/scommesse e la collocazione degli apparecchi. Ed ecco dunque lo schema di regolamento comunale per l’esercizio del gioco lecito. Preadozione e via alla concertazione con i portatori di interesse.
IL REGOLAMENTO PREADOTTATO PER IL GIOCO LECITO
Il perché. Salute e quiete
Se ne è occupato in particolar modo il responsabile del procedimento, ovvero il dirigente allo sviluppo economico Paolo Grigioni. La legge regionale del 2014 vieta l’apertura di sale da gioco, scommesse e apparecchi per il gioco lecito in luoghi che si trovano a distanza inferiore ai 500 metri da «istituti scolastici di ogni ordine grado, strutture residenziali o semi-residenziali operanti in ambito sanitario o socio-sanitario, luoghi di culto, centri socio-ricreativi e sportivi, centri di aggregazione giovanile o altre strutture frequentate principalmente da giovani». I Comuni possono individuarne altri in tal senso, anche sulla base della sicurezza urbana, problemi di viabilità e inquinamento acustico. Di conseguenza palazzo Spada ha preadottato un suo specifico regolamento con lo scopo di «stabilire i criteri localizzativi e le limitazioni per l’apertura delle nuove strutture adibite al gioco che tengano conto della necessità di preservare le fasce sensibili della popolazione, contemperando le esigenze di rispetto della libera iniziativa economica e di tutela della concorrenza sancite dalla Costituzione e dall’Unione Europea con il potere-dovere dell’Ente locale di salvaguardare valori costituzionali fondamentali, quali la salute e la quiete pubblico». Risultato?
I luoghi
Si va dunque a verificare il comma 3 (articolo 5) del neo regolamento comunale: sono individuati altri luoghi sensibili ritenuti «meritevoli di tutela per il costante afflusso di persone di ogni età, nei quali non è ammessa l’apertura di centri di scommesse e di spazi per il gioco con vincita in denaro e dai quali tali centri e spazi devono distanziarsi di almeno 500 metri». Si tratta di oratori, discoteche, biblioteche, musei, giardini e parchi pubblici; ospedali, ambulatori medici, centri di primo soccorso/di recupero psichico motorio, case di cura, strutture ricettive per categorie protette; esercizi di commercio al dettaglio con superfici di vendita superiore a 250 metri quadrati, stazioni/fermate ferroviarie e terminal di autobus di linee urbane ed extraurbane. Viene poi specificato che per contenere l’offerta complessiva di gioco pubblico sul territorio comunale, l’installazione non è consentita «nei locali di proprietà del Comune e delle società partecipate; negli esercizi di commercio al dettaglio e negli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande situati su area pubblica rilasciati in temporanea e permanente concessione». Come ad esempio i dehors. Regolamento preadottato in giunta, ora spazio alle eventuali osservazioni dalle associazioni di categoria. Poi il via libera in consiglio comunale. Firmano lo stesso Grigioni e l’assessore proponente, vale a dire Stefania Renzi per il commercio.