Terni, inceneritore via Ratini: il Tar respinge l’istanza Bioter. Focus manutenzione

Giudizio cautelare del Tribunale amministrativo regionale sull’impianto di Maratta. Esulta la Regione

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di S.F.

Questa volta l’esito c’è. La partita al Tribunale amministrativo regionale sull’impianto di coincenerimento dei rifiuti in via Ratini, a poche centinaia di metri da quello di Acea, è entrata nel vivo: c’è l’ordinanza cautelare in merito al ricorso presentato dalla Bioter srl contro la Regione Umbria. Ed è a sfavore della società romana che, come noto, ha in mano l’Autorizzazione integrata ambientale.

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Udienza pubblica ad ottobre. La manutenzione

La Bioter, difesa dall’avvocato Alessandro Tomassetti, ha impugnato la nota della Regione Umbria legata all’avvio del riesama Aia (l’originaria è del 22 marzo 2017) per chiederne l’annullamento. «Ritenuto, ad un sommario esame proprio della presente fase ed impregiudicata ogni ulteriore valutazione anche in rito, che la domanda cautelare proposta dalla parte ricorrente non sia meritevole di accoglimento in quanto carente dei requisiti richiesti». Tradotto? «Appare prima facie condivisibile l’interpretazione della disciplina eurounitaria proposta dalla Regione Umbria al fine dell’applicabilità all’impianto per cui è causa delle conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (best available techniques – Bat) per l’incenerimento dei rifiuti; posto che l’impianto in oggetto è pacificamente fermo da diversi anni per causa estranee al presente giudizio, non è ravvisabile un pericolo di danno grave e irreparabile direttamente connesso alla nota gravata, atteso che l’avvio della procedura di riesame non si pone come ostativo ad attività meramente manutentiva dell’impianto, come espressamente dichiarato dalla difesa regionale». Niente accoglimento e udienza pubblica di merito fissata al 22 ottobre 2024. A difendere palazzo Donini sono gli avvocati Luca Benci e Luciano Ricci.

L’AIA ORIGINARIA DEL 2017
LO SCONTRO DI INIZIO 2024

Il riesame Aia

L’oggetto del ricorso si basa sul decreto legislativo 152 del 2006, vale a dire il testo sulle norme in materia ambientale. Mirino sull’articolo 29-octies, in particolar modo i commi 3a e 5: «A seguito – recita quest’ultimo – della comunicazione di avvio del riesame da parte dell’autorità competente, il gestore presenta, entro il termine determinato dall’autorità competente in base alla prevista complessità della documentazione, e compreso tra 30 e 180 giorni, tutte le informazioni necessarie ai fini del riesame delle condizioni di autorizzazione, ivi compresi, in particolare, i risultati del controllo delle emissioni e altri dati, che consentano un confronto tra il funzionamento dell’installazione, le tecniche descritte nelle conclusioni sulle Bat applicabili e i livelli di emissione associati alle migliori tecniche disponibili. Nel caso di inosservanza del predetto termine l’autorizzazione si intende scaduta». C’è poi da considerare che il riesame con valenza – anche in termini tariffari – di rinnovo è disposto «entro quattro anni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea delle decisioni relative alle conclusioni sulle Bat riferite all’attività principale di un’installazione».

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