In tempo di emergenza coronavirus gli ‘incontri protetti’ tra genitori non conviventi e figli minori che richiedono l’assistenza di servizi sociali si possono svolgere da remoto, ad esempio tramite Skype o Whatsapp: a stabilrlo il tribunale di Terni, attraverso una provvedimento del giudice Monica Velletti datato 30 marzo. La pronuncia prende le mosse dalla vicenda che vede protagonisti un padre e tre figli ancora in tenera età , affidati alla madre in via esclusiva, dopo che questa si è allontanata dalla casa familiare a causa di presunte violenze da parte dell’uomo. A riportare il caso è Il Sole 24 Ore
La decisione
Il tribunale, in una precedente ordinanza del 4 marzo relativa alla specifica situazione familiare, aveva previsto che il padre, con il quale erano state riscontrate difficoltà nel mantenere i contatti da parte dei figli, potesse incontrare i bimbi in uno ‘spazio neutro’, con l’ausilio dei responsabili del servizio socio assistenziale. Ma l’emergenza sanitaria ha ben presto reso impossibile gli incontri, tanto che entrambi i genitori hanno espresso «preoccupazione» rispetto alla loro attivazione e agli spostameti dei minori. Il giudice, sulla scorta di un’istanza urgente presentata il 26 marzo dal legale dell’uomo – che ha sollecitato comunque una comunicazione con i figli -, ha quindi disposto che, fino al termine dell’emergenza sanitaria, siano i servizi sociali ad organizzare «con modalità che evitino lo spostamento e il contatto diretto tra le parti, dei minori e degli stessi operatori (che potranno operare in modalità di lavoro agile o da remoto), incontri padre-figli con cadenza di almeno tre volte la settimana», in videochiamata con Skype o Whatsapp o con ogni altra modalità compatibile con le dotazioni nella disponibilità degli operatori e dei genitori.
EMERGENZA CORONAVIRUS – UMBRIAON
L’obiettivo
Con questa pronuncia per il giudice ha voluto bilanciare gli «interessi di pari rango costituzionale, quello alla tutela della bi-genitorialità (fondato sull’articolo 30 della Cosituzione e sull’articolo 8 Convenzione Cedu) e quello alla tutela della salute (fondato sull’articolo 32 della Costituzione)», individuando «una modalità di frequentazione padre figli che pur assicurando il costante contatto, non metta a rischio la salute psico-fisica dei minori».