Terni: cade a causa di un tombino, condanna da 5 mila euro per il Comune

Concorso di colpa ed esborso in vista per palazzo Spada. Il sinistro in strada di Cardeto

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di S.F.

Un danno biologico quantificato in diversi giorni per inabilità temporanea assoluta e parziale, oltre ad un’invalidità permanente del 9%, ed un danno economico stimato in 2.376 euro per l’invalidità temporanea e 14.750 euro per quella permanente. La vicenda è legata ad un incidente che il 9 ottobre 2018 ha coinvolto un anziano in strada di Cardeto. L’uomo era caduto a terra per via di un tombino al di sotto del manto stradale e, a seguito delle lesioni riportate, aveva fatto causa al Comune di Terni. Lunedì 24 luglio è stata emessa la sentenza e il tribunale di Terni – giudice Alessandro Nastri – ha condannato l’ente a risarcire l’anziano per 5.137 euro.

Un tombino in strada di Cardeto

Cosa è accaduto. Il Comune si difende

La storia giudiziaria si è sviluppata dal marzo 2020, quando la persona coinvolta – era a piedi al momento della disavventura – ha citato in giudizio l’amministrazione sulla base dell’articolo 2051 del Codice Civile (danno cagionato da cosa in custodia). In sostanza è stato chiesto un risarcimento per tutto ciò è conseguito all’incidente (c’era stato il trasporto dell’uomo al pronto soccorso per i necessari accertamenti medici) per una cifra di poco superiore ai 24 mila euro. Più 1.632 euro per le spese mediche sostenute. Il Comune si è difeso eccependo una serie di questioni: la non imputabilità per mancanza di prova di correlazione causale tra la presenza del tombino e il sinistro, la piena visbilità della disconnessione in considerazione dell’orario diurno e del fatto che «l’attore stava transitando in loco a piedi e a modesta velocità». A ciò si aggiunge l’approfondita conoscenza del tratto interessato e che il tombino «si trovava nella carreggiata soggetta al transito veicolare e non sul marciapiede». C’è poi il focus sulla mancanza di prova sulla circostanza che l’insidia si «trovasse sulla carreggiata da tempo sufficiente a rendere esigibile un intervento di messa in sicurezza da parte dell’ente proprietario». Infine la mancanza di prova sul fatto che l’onere della manutenzione del tombino gravasse sul Comune anziché su Asm. Il giudice ha ritenuto parzialmente fondata la richiesta dell’uomo.

Un tombino in strada di Cardeto

Il nodo visibilità

Si parte da una certezza, l’incidente è avvenuto su una strada di proprietà del Comune: «Del tutto priva di pregio appare, a tal riguardo, la generica eccezione sollevata dal Comune in merito al fatto che la gestione dei tombini costituirebbe ‘ordinariamente attività di competenza di diverso soggetto – in specie Asm Terni Spa’, poiché tale circostanza – peraltro in alcun modo provata – potrebbe al più rilevare ai fini di una custodia (e, conseguentemente, di una titolarità passiva) meramente concorrente della predetta società». La prova del sinistro, come raccontata dall’uomo, è stata raggiunta grazie ad una testimonianza. La curiosità è sulla visibilità: «La Suprema Corte – si legge nel dispositivo – ha recentemente chiarito che il fatto del terzo, per poter assumere valenza di caso fortuito interruttivo del nesso causale tale da escludere la sussistenza della responsabilità oggettiva, deve essere indefettibilmente caratterizzato dall’oggettiva imprevedibilità e imprevenibilità rispetto all’evento pregiudizievole, sicché la mera condotta disattenta o imprudente del danneggiato, ove non connotata dalle suddette caratteristiche, può assumere rilievo solo ai sensi dell’articolo 1227 del Codice Civile, ai fini della riduzione o finanche dell’esclusione del risarcimento». Ne scaturisce il giudizio.

Il comportamento colposo

Secondo il giudice Nastri, dunque, nel caso di specie «se da un lato non può ritenersi sussistente il caso fortuito in ragione dell’assoluta prevedibilità e prevenibilità dell’evento dannoso, essendo del tutto prevedibile che un pedone disattento potesse cadere a causa del dislivello presente sul manto stradale in corrispondenza del tombino, dall’altro sussistono numerose evidenze del fatto che alla verificazione dell’evento abbia contribuito in maniera prevalente il comportamento (in assoluto non imprevedibile, ma certamente colposo)» dell’uomo. Ragioni citate? Caduta avvenuta alle 12 in autunno con piena visibilità, caratteristiche cromatiche del dislivello vicino al tombino, vicinanza del luogo del sinistro rispetto a quello di residenza e il fatto che, pur essendoci un marciapiede, è stata utilizzata la carreggiata per il transito veicolare in violazione dell’articolo 190 del Codice della Strada. Dunque? In definitiva la caduta c’è stata al 70% per colpa dell’uomo. Scattata la riduzione del risarcimento contestato. Il Comune è stato condannato anche alla rifusione delle spese processuali per 2.552 euro e quelle relative alla Ctu.

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