Terni, edilizia: novità per il recupero urbano

Via libera all’introduzione di alcuni articoli con contestuale aggiornamento generale del regolamento: destinazioni d’uso, interventi, diffida e sanzione

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di S.F.

Il miglioramento del contesto urbano e della qualità architettonica del patrimonio edilizio con contestuale recupero di aree in degrado. C’è questo obiettivo dietro una corposa modifica di un allegato del regolamento edilizio del Comune di Terni, approvato in origine nel giugno 2010 dall’allora esecutivo a guida Leopoldo Di Girolamo. Mirino in particolar modo sull’introduzione in blocco del Capo III e degli articoli 37 e 38: riguardano gli interventi in centro storico e ulteriori misure a tutela del decoro.

IL REGOLAMENTO EDILIZIO E L’ALLEGATO MODIFICATO – DOCUMENTO (.PDF)

Terni

L’aggiornamento e l’articolo 38: abbandono e diffide

Le modifiche sono numerose ed in maggior misura sono per un adeguamento/allineamento normativo generale; in sostanza viene allineato alla situazione vigente a livello nazionale. La novità sostanziosa, circostanziata nel corpo della delibera di giunta proposta dall’assessore all’urbanistica Marco Iapadre e preparata a livello tecnico dal dirigente Claudio Bedini, è il Capo III. Su tutti l’articolo 38-ter sulla sicurezza pubblica ed il recupero urbano. Bene, cosa si introduce? «I proprietari o i titolari di diritti – si legge al comma 2 – devono provvedere alla custodia, alla manutenzione e al decoro degli stessi, anche al fine di evitare fenomeni di degrado urbano, occupazioni abusive, nonché situazioni di pericolo per l’ordine pubblico, l’integrità fisica della popolazione e la sicurezza urbana. Le aree devono essere adeguatamente recintate e sottoposte ad interventi periodici di pulizia, cura del verde, e, se necessario, di disinfestazione o di derattizzazione». In caso di inosservanza? Qualora venga accertato lo stato di abbandono, degrado urbano e incuria degli edifici e ciò determini pericolo per la sicurezza, o per la salubrità o l’incolumità pubblica, oppure disagio per il decoro e la qualità urbana, l’amministrazione diffida i soggetti ad eseguire interventi di ripristino, pulizia e messa in sicurezza delle aree, nonché di recupero degli edifici sotto il profilo edilizio, funzionale e ambientale. Ferma restando ogni ulteriore valutazione, ai fini del presente articolo si presumono abbandonati gli edifici che non siano manutenuti e utilizzati per più di cinque anni, ove tale non utilizzo riguardi almeno il 90% delle loro superfici».

SETTEMBRE 2023, MIRINO SUI COLORI

Bedini e Iapadre

Progettazione e destinazione d’uso per riconversione

In caso di diffida, entro novanta giorni i proprietari/titolari devono presentare il progetto preliminare per l’esecuzione degli interventi per sistemazione/manutenzione/riconversione funzionale. «Decorso il termine e constatata l’inerzia dei proprietari o dei titolari di diritti su tali beni, l’amministrazione comunale, fatte salve le sanzioni penali ed amministrative previste dalle leggi in vigore, provvede in via sostitutiva all’esecuzione di interventi di manutenzione e di pulizia degli immobili, nonché a mettere in sicurezza le aree. Le relative spese sostenute dovranno essere rimborsate entro trenta giorni dalla richiesta e, in difetto, tali spese saranno riscosse coattivamente con la procedura prevista dalla normativa vigente. In caso di inottemperanza agli ordini impartiti è prevista una sanzione commisurata a 200 euro/mq di consistenza catastale degli immobili». Particolare il comma 6 che, in sostanza, consente destinazioni d’uso/funzioni diverse temporanee da quelle originarie per «interventi volti alla realizzazione e l’insediamento». Da stabilire con apposito atto di giunta. Motivo? Attivare una rigenerazione urbana o di riqualificazione e sviluppare «iniziative economiche, sociali, culturali o di recupero ambientale».

Il recupero di aree dismesse con ‘paletto’

Per quel che concerne il comma 8 invece l’amministrazione mette nero su bianco che, nel corso dell’istruttoria di nuovi interventi per aree libere, «dovrà accertare se il richiedente o altra società controllata, controllante, o collegata è titolare di beni immobili in disuso e/o abbandonati. In caso affermativo l’avvio degli interventi sull’area libera, sarà condizionato alla presentazione di una proposta di intervento dell’immobile in disuso e/o abbandonato». Nel documento viene recepito anche la questione del piano del colore, di cui ci siamo occupati nel settembre 2023.

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