di Giovanni Cardarello
Una sentenza a suo modo rivoluzionaria ed innovativa potrebbe cambiare la giurisprudenza relativa ai casi di risarcimento per perdita di chance di sopravvivenza. La sentenza, di qualche mese fa ma resa nota solo in questi giorni, è in ordine ad un caso gestito dalla sanità dell’Umbria nel 2012.
I fatti. Nell’ottobre del 2010 nasce in Umbria una bimba che, purtroppo, è affetta da una malformazione congenita al cuore. Malformazione che viene evidenziata in tutta la sua delicatezza nel marzo del 2011. Una situazione molto difficile, verosimilmente incurabile, ma che, giustamente, i genitori decidono di approfondire e provare a trattare. L’obiettivo è quello di far vivere il più a lungo possibile la loro piccola nonostante la consapevolezza di un rischio molto alto e concreto di dipartita.
E qui entra in ballo la sanità dell’Umbria e la burocrazia. Per la bambina viene chiesta una visita specialistica di somma urgenza, le visite da svolgere entro dieci giorni. Purtroppo le liste di attesa dell’Umbria in quel periodo, come di recente del resto, sono un nodo spinoso e la bambina viene rinviata a controlli approfonditi prima ad ottobre 2011 e poi addirittura a gennaio 2012.
Nel frattempo, e siamo a maggio del 2011, la piccola ricoverata al ‘Santa Maria della Misericordia’ di Perugia viene colpita da una crisi più grave del solito, il suo cuoricino non regge e muore. I genitori, affranti dal dolore, decidono che comunque vogliono giustizia e fanno causa alla Usl di riferimento per avere un risarcimento per perdita di chance di sopravvivenza.
Dopo oltre dieci anni di attese, analisi, valutazioni e dibattimenti, ad inizio 2024 arriva la sentenza del tribunale civile di Perugia e, come accennato, è una sentenza innovativa che potrebbe fare giurisprudenza. Prevede infatti un risarcimento di 100 mila euro in favore dei genitori, non tanto per la perdita inestimabile della piccola, quanto, come riporta ‘Il Messaggero-Umbria‘ in un articolo di Egle Priolo, per il riconoscimento di una responsabilità contrattuale non adempiuta.