di S.F.
Dichiarazione di giurisdizione del giudice ordinario. Lo ha sancito la Corte a sezione unite della Cassazione con un’ordinanza nell’ambito della lite in corso tra il ministero dell’istruzione e del merito, il Comune di Terni e l’Osl: resta attiva la bagarre per l’esclusione dalla massa passiva dell’ormai chiuso dissesto di un credito da 650 euro.
L’ORDINANZA DELLA CORTE DI CASSAZIONE: BAGARRE MINISTERO, COMUNE E OSL

In sostanza il ministero ha un credito di 650 euro che, tuttavia, l’Osl a suo tempo ha escluso dalla massa passiva. In più è stato chiesto l’accertamento «nei confronti dell’Organo straordinario di liquidazione e, in subordine, del Comune di Terni dell’esistenza e della liquidabilità del medesimo credito». Riguarda un pagamento del contributo unificato prenotato a debito nell’ambito del giudizio al Tar del 2015. Tutto legato al fatto che palazzo Spada, un decennio fa, aveva destinato ad altri usi dei locali concessi all’istituto scolastico ‘Nucula’: il ministero fece ricorso al Tar per annullare gli atti – il Comune poi li revocò in autotutela – e prenotò a debito il contributo unificato per la proposizione del giudizio. Nascono da quel contesto i 650 euro in questione.
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Nel 2023 il Comune ha fatto presente che la cifra era di competenza dell’Osl, di conseguenza il debito era a carico del trio ministeriale. Risultato? Il 24 novembre 2023 l’Organo ha negato l’esistenza e la liquidabilità del credito. E ricorso alla corte di giustizia tributaria del ministero. Niente da fare perché quest’ultima ha dichiarato il il difetto di giurisdizione indicando il Tar come soluzione. No anche dal tribunale amministrativo regionale: «Pur condividendo la carenza di giurisdizione del giudice tributario, ha a sua volta eccepito il proprio difetto di giurisdizione, ritenendo l’oggetto della controversia nella giurisdizione del giudice ordinario». Rimettendo gli atti alla sezione unite della Corte di Cassazione.
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Ora c’è l’ordinanza della Cassazione: «La questione del recupero – si legge nel documento – del contributo va composta con il riconoscimento della giurisdizione del giudice ordinario. Si tratta di un’azione che involge aspetti meramente patrimoniali, circoscritti alla fase esecutiva del titolo giudiziario, senza l’emersione dell’esercizio di poteri pubblici autoritativi. Nel caso di specie il petitum sostanziale è rivolto al recupero di un credito, una ‘spesa di giustizia’, virtualmente sostenuta nella forma della prenotazione a debito, che dunque, per l’ipotesi di contestazione della sua sussistenza, va recuperata nelle forme dell’azione civilistica tra soggetti che a tal fine si affrontano in posizione paritetica». Partita tecnica. In sostanza ora tocca al giudice ordinario.