Comune Terni, dissesto: il Tar manda tutti in Cassazione per il ricorso del ministero

C’è la sospensione del giudizio con rinvio. Lo scontro con il ministero dell’istruzione e del merito è per una cifra di 650 euro

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di S.F.

Sospensione del giudizio con rinvio alla Corte di Cassazione. Si fa interessante la partita sviluppatasi sul dissesto del Comune di Terni – già chiuso da cinque mesi, numerose le transazioni perfezionate nelle ultime settimane con i creditori rimasti in ballo – a causa di un ricorso al Tar del Mim, il Ministero dell’istruzione e del merito. In ballo una cifra non proprio monstre, 650 euro.

DISSESTO, LE ULTIME TRANSAZIONI

L’Osl il 10 gennaio 2024

Bene, cosa è successo? Il ministero ha chiesto l’annullamento – previa sospensione cautelare – della delibera dell’Osl comunicata lo scorso 29 dicembre: ha sancito l’esclusione dalla massa passiva del dissesto del credito da 650 euro. In più di mezzo c’è l’accertamento «nei confronti dell’Organo straordinario di liquidazione e, in subordine, del Comune di Terni dell’esistenza e della liquidabilità del medesimo credito, relativo al pagamento del contributo unificato prenotato a debito nell’ambito del giudizio dinnanzi al Tar Umbria 242/2015». Curioso. Nel dispositivo viene puntualizzato che, in sintesi, la contesa è nata sull’individuazione «della parte che, a conclusione del giudizio, deve sopportare l’onere economico del contributo unificato, eventualmente rimborsando il relativo importo alla controparte che ne abbia già anticipato il pagamento all’Erario». All’epoca il ministero chiese l’annullamento degli atti con i quali palazzo Spada aveva destinato ad altri usi i locali di sua proprietà già concesso all’istituto ‘Nucula’.

IL RIFIUTO DI GALA: PER IL COMUNE PAGAMENTO DA 2 MILIONI DI EURO

La dirigente Marcucci con l’assessore Bordoni

Il primo ‘invito’ dell’ufficio scolastico regionale dell’Umbria al Comune per il rimborso al ministero risale al 5 giugno 2023. Esito? Una settimana dopo l’amministrazione ha contestato nel merito la richiesta perché la richiesta «era riferibile ad un credito rientrante nella massa dello stato di dissesto dell’ente, con la conseguenza che l’eventuale debito avrebbe dovuto essere gestito dall’Osl». Il trio ministeriale ha poi negato l’esistenza e la liquidabilità del credito, basandosi sul parere con il quale «il dirigente del servizio competente aveva evidenziato che, nel dichiarare la cessazione della materia del contendere, la sentenza di questo tribunale non aveva disposto nulla in merito alla soccombenza virtuale dell’ente ed aveva anzi disposto la compensazione delle spese di lite». L’8 maggio, un mese fa, la corte di giustizia tributaria ha dichiarato il difetto di giurisdizione con passaggio alla giustizia amministrativa. Palazzo Spada è difeso dall’avvocato Paolo Gennari, l’Osl non si è costituito in giudizio.

PIOGGIA DI TRANSAZIONI

Il Tar Umbria

Esito? Nell’ordinanza cautelare a firma del presidente del Tar Pierfrancesco Ungari, viene puntualizzato che nel caso di specie «la corte di giustizia tributaria di Terni ha correttamente ritenuto che la controversia instaurata non involgesse la legittimità dell’esercizio del potere impositivo, essendo stata essa promossa per il recupero dalla controparte (il Comune di Terni) dell’importo del contributo unificato precedentemente oggetto di prenotazione a debito. La controversia avrebbe dovuto essere proposta dinnanzi al giudice ordinario, essendo in questione non già la legittimità dell’esercizio di un potere (amministrativo) in riferimento al contributo unificato, con conseguente posizione di interesse legittimo del soggetto che si ritenga creditore, ma il rapporto credito-debito tra il ministero ricorrente e il Comune di Terni in relazione alla pretesa del primo di rimborso, da parte del secondo, dell’importo del contributo unificato già prenotato a debito. Il ministero, pur formalmente proponendo un’azione impugnatoria, agisce in realtà per il riconoscimento della propria posizione creditoria, contestando le argomentazioni poste a base della non ammissione del credito alla massa passiva». Il Tar rimette dunque gli atti alle sezioni unite della Corte di cassazione.

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