Difetto di titolarità attiva: revocato un decreto ingiuntivo da oltre 60 mila euro

La storia ha coinvolto l’avvocato ternano Castellani

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Il difetto di titolarità attiva della convenuta opposta. Questa la ragione che ha portato il tribunale di Monza – sezione I civile, giudice Chiara Binetti – a revocare un decreto ingiutivo dal valore di poco inferiore ai 62 mila euro emesso nel giugno 2021 a carico di un 43enne (E.B. le iniziali), difeso dall’avvocato ternano Debora Castellani: niente da fare per la Ifis Npl Investing Spa.

L’avvocato Castellani

La storia si è sviluppata a causa di diverse linee di credito concesse da Findomestic Spa, una da 3 mila euro e l’altra con ‘carta revolving’. Più un finanziamento da 45 mila da rimborsare in 120 rate. Tra le contestazioni del ricorrente c’era il difetto di titolarità attiva dell’opposta, «avendo quest’ultima dichiarato di aver acquistato il presunto credito dalla Findomestic S.p.a., senza tuttavia comprovare l’asserita cessione e l’inclusione dell’azionato credito tra i rapporti ceduti, né l’avvenuta pubblicazione in Gazzetta Ufficiale». Punto centrato.

Il tribunale ha infatti sacito che all’esito del giudizio la Ifis «non ha dato la prova della propria titolarità ex latere creditoris. É noto, infatti, che l’opposizione a decreto ingiuntivo si configura come atto introduttivo di un giudizio ordinario di cognizione nel quale va innanzitutto accertata la sussistenza della pretesa fatta valere dall’ingiungente opposto, che riveste la posizione sostanziale di attore, ivi compresa la sua legittimazione creditoria». Ciò a causa dell’assenza di prove della cessione e dell’inclusione dell’azionato credito tra i rapporti ceduti. Partita chiusa e condanna della società alla refusione delle spese di lite per oltre 7 mila euro.

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