di S.F.
Due acconti pari al 50% del minimo garantito erano già stati liquidati nel maggio 2019 e nell’agosto 2021, ora si chiude il cerchio. E ci si avvicina al rendiconto finale di gestione del dissesto: l’Osl del Comune di Terni ha deliberato la liquidazione del saldo in merito al compenso spettante alla presidente Giulia Collosi e ai membri Eleonora Albano e Massimiliano Bardani. Un atto, Irap compresa, che vale poco più di 202 mila euro.
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Il passaggio: 306 mila euro a carico della liquidazione
Il compenso, come noto, lo stabilisce lo specifico decreto interministeriale: il massimo garantito per gli enti con residenti da 100 mila a 249.999 è di 80.822 euro per i componenti e 121.234 per il presidente. Negli anni scorsi ci sono stati due acconti, ora c’è la liquidazione di tutto il resto: la cifra in questo caso è di 80.822 per la Collosi e 53.881 per Albano e Bardani. A queste somme si aggiungono 16 mila euro di Irap. In tutto vengono posti a carico della liquidazione 306.924 euro.
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L’input per gli uffici
Bene, che succede quindi? L’Osl dà mandato «agli uffici comunali di procedere al pagamento del compenso alla dottoressa Giulia Collosi e alla dottoressa Eleonora Albano, effettuando le ritenute fiscali di legge, e di procedere per il dottor Massimiliano Bardani al versamento del compenso lordo, e al lordo degli oneri contributivi a carico del datore di lavoro, al fondo per il trattamento accessorio dei dirigenti del Ministero dell’economia e delle finanze (capitolo 3402/02)». Stesso discorso per l’Irap. Infine c’è l’input agli uffici di «compensare i pagamenti così effettuati con le entrate di competenza del dissesto già incassate dall’ente e non ancora riversate a questo Osl». In premessa viene ricordato un passaggio fondamentale: il dover provvedere, una volta conclusi i pagamenti, all’approvazione del rendiconto.
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La normativa
Su questo fronte sono i commi 11 e 11bis dell’articolo 256 del Tuel a spiegare cosa accade: «Entro il termine di sessanta giorni dall’ultimazione delle operazioni di pagamento, l’Organo straordinario della liquidazione è tenuto ad approvare il rendiconto della gestione ed a trasmetterlo all’organo regionale di controllo ed all’organo di revisione contabile dell’ente, il quale è competente sul riscontro della liquidazione e verifica la rispondenza tra il piano di estinzione e l’effettiva liquidazione. L’organo straordinario di liquidazione, una volta approvato il rendiconto della gestione, è tenuto a richiedere la chiusura del conto aperto presso la Tesoreria dello Stato. Nell’ipotesi di rilevata mancata chiusura del conto da parte dell’organismo di liquidazione, il Ministero dell’interno procede, senza ulteriori oneri a carico dello Stato, alla richiesta di chiusura del conto di Tesoreria, con riversamento all’ente delle somme eventualmente residue». Se ne parlerà a stretto giro.