di Giovanni Cardarello
La Corte dei Conti ha annullato un maxi-risarcimento da 25 milioni di euro in favore dei comuni umbri dell’Ati 2 accogliendo in toto un ricorso presentato da Gesenu spa, Tsa spa e Gest srl.
I giudici contabili, afferenti alla Sezione II Giurisdizionale Centrale di Appello, nella stessa sentenza hanno anche assolto cinque dirigenti delle tre società ricorrenti.
Le accuse, nello specifico, riguardavano i servizi di trattamento, smaltimento e recupero di rifiuti non effettuati o effettuati in maniera non conforme al contratto di servizio. Il tutto nel periodo che va dal 2010 al 2015.
In particolare, a Gesenu, Tsa e Gest, veniva contestata la mancata biostabilizzazione dei rifiuti organici negli impianti di Ponte Rio, Pietramelina e Borgogiglione. Attraverso la gestione di questi impianti le società avrebbero percepito indebitamente i compensi dai comuni dell’Ati 2.
L’Ambito Territoriale Integrato 2, in acronimo A.T.I. 2, ricomprende i territori dei Comuni di Assisi, Bastia Umbra, Bettona, Cannara, Castiglione del Lago, Città della Pieve, Collazzone, Corciano, Deruta, Fratta Todina, Magione, Marsciano, Massa Martana, Monte Castello di Vibio, Paciano, Panicale, Passignano sul Trasimeno, Perugia, Piegaro, San Venanzo, Todi, Torgiano, Tuoro sul Trasimeno, Valfabbrica.
La vicenda era nata dall’inchiesta della Procura di Perugia relativa alla gestione di alcune discariche e del trattamento dei rifiuti in Umbria che aveva portato al sequestro di beni per 27 milioni. A oltre un anno dal maxi-risarcimento disposto in primo grado dai giudici contabili umbri, ora la Corte dei Conti ha dato ragione alle società e ai dirigenti.
In seguito al patteggiamento e alla riqualificazione del danno, rispettivamente a 336mila e 200mila euro per Gesenu e Tsa, cifre già restituite ai comuni attraverso le confische, per i giudici contabili è diventato “Superfluo l’approfondimento di ogni ulteriore questione”.
«Nel giudizio di secondo grado – spiega all’Adnkronos l’avvocato Chiara Lazzari, difensore dell’ingegnere Luca Rotondi, fra gli appellanti – sono stati recepiti alcuni elementi della difesa, tra cui proprio il fatto che il danno è stato già risarcito in ambito penale».