di S.F.
Palazzetto dello sport di Terni, c’è ‘maretta’. Questa volta – c’è la certezza del deposito di un ricorso al tribunale amministrativo regionale dell’Umbria in data venerdì 20 settembre – con giustizia di mezzo, a meno che non si trovi un accordo immediato: il mirino è sull’affidamento per la concessione di costruzione e gestione della struttura e delle opere connesse.
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Bene, perché si bisticcia? Tutto a causa di un rigetto rispetto all’istanza di revisione prezzi che, come noto, è possibile richiedere grazie all’articolo 27 del decreto legislativo 50 del 2022, entrato effettivamente in vigore dal 28 febbraio 2023. Riguarda le ‘misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttivita’ delle imprese e attrazione degli investimenti, nonche’ in materia di politiche sociali e di crisi ucraina’, in particolar modo le disposizioni urgenti in materia di concessioni e affidamenti di lavori: «Per fronteggiare, negli anni 2022 e 2023, gli aumenti eccezionali – si legge al comma 1 – dei prezzi dei materiali da costruzione nonché dei carburanti e dei prodotti energetici, anche in conseguenza della grave crisi internazionale in atto in Ucraina, i concessionari possono procedere all’aggiornamento del quadro economico o del computo metrico del progetto esecutivo in corso di approvazione o approvato utilizzando il prezzario di riferimento più aggiornato». C’è qualcosa da chiarire tra Salini e il Comune sul tema.
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Dopodiché il quadro economico aggiornato è «sottoposto all’approvazione del concedente ed è considerato nell’ambito del rapporto concessorio, in conformità alle delibere adottate dall’autorità di regolazione e di vigilanza del settore, ove applicabili. In ogni caso, i maggiori oneri derivanti dall’aggiornamento del quadro economico o del computo metrico del progetto non concorrono alla determinazione della remunerazione del capitale investito netto né rilevano ai fini della durata della concessione». C’è altro: «Al fine di fronteggiare – indica il comma 2bis – gli aumenti eccezionali dei prezzi dei materiali da costruzione nonché dei carburanti e dei prodotti energetici, per i contratti di appalto di lavori, sottoscritti tra il 1° gennaio 2019 e il 31 dicembre 2021 e funzionali all’esecuzione degli interventi di realizzazione, efficientamento o ripotenziamento di impianti di energia elettrica di potenza superiore a 300 MW termici, i committenti adeguano i prezzi dei materiali da costruzione e di produzione, riconoscendo un incremento pari alla differenza tra le risultanze dei principali indici delle materie prime rilevati da organismi di settore, o dall’Istituto nazionale di statistica». Norma chiara, evidentemente sull’attuazione e la richiesta di revisione c’è invece divergenza. Vedremo gli sviluppi.