Santopadre, inibizione sospesa: supplemento di indagine della corte

Il presidente del Perugia era accusato di aver offeso l’arbitro Abbattista tacciandolo di parzialità. Ma giura che in quel momento era in tribuna, non negli spogliatoi

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Il rigore decretato a primo tempo già concluso contro il Benevento (tocco di mani di Angella), che costò la partita al Perugia contro la squadra di Fabio Caserta ha lasciato molti strascichi, con le inibizioni di Comotto e Santopadre. In particolare, per il provvedimento contro il presidente, la società ha fatto ricorso. Santopadre giura che negli spogliatoi nemmeno ci è sceso mentre l’arbitro ha scritto a referto di essere stato offeso e accusato di parzialità.

Nuovo rinvio

Ora si aggiunge un velo di mistero: la corte sportiva di appello nazionale (prima sezione) ha deciso di sospendere la pena per ulteriori accertamenti. L’arbitro ha ribadito che a offenderlo nel tunnel all’intervallo sia stato proprio Massimiliano Santopadre e che l’identificazione sarebbe avvenuta con l’aiuto di collaboratori della procura federale. Viceversa, il presidente del Perugia continua a professare la propria innocenza. Pertanto la corte d’appello ha chiesto alla procura federale un rapporto dettagliato. Nel frattempo, il patron biancorosso potrà continuare ad esercitare il suo ruolo nelle sedi competenti.

IL PROVVEDIMENTO (LINK A SITO UFFICIALE)

Cosa scrive la corte

«Il collegio, impregiudicata ogni valutazione in rito e nel merito, ritiene che il ricorso non sia maturo per la decisione, occorrendo approfondire profili della vicenda in esame, ad oggi, non sufficientemente esplorati: tanto vieppiù all’esito delle dichiarazioni rese dall’ufficiale di gara a chiarimento del referto dal predetto confezionato e, in base alle quali, l’identificazione dell’autore delle espressioni in contestazione sarebbe avvenuta con l’ausilio dei collaboratori della procura federale. Tanto premesso, il collegio dispone acquisirsi documentali chiarimenti dalla procura federale circa gli accadimenti occorsi tra il primo e secondo tempo della gara Perugia-Benevento e, segnatamente, quanto alla identificazione del presidente del Perugia, quale soggetto che avrebbe pronunciato nei confronti dell’arbitro le espressioni riportate in referto, identificazione che sarebbe avvenuta, su richiesta dell’Arbitro, da parte dei collaboratori della Procura federale presenti allo stadio».

Cosa deve fare la procura federale

«In particolare, nella relazione che il predetto organo avrà cura di redigere dovranno essere esplicitate le richieste dell’arbitro ai detti collaboratori circa l’identificazione qui in rilievo, le modalità con cui si è proceduto all’individuazione del presidente del Perugia e alla sua identificazione, il contesto spaziale e temporale di riferimento in cui dette operazioni sono avvenute. A tali incombenti la procura federale dovrà provvedere con la massima possibile sollecitudine e, comunque, entro il termine di 15 giorni, onde consentire a questa corte l’utile prosieguo del procedimento in epigrafe nel rispetto della tempistica assegnata dal codice di giustizia sportiva».

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