di U.M.
Appoggia il fucile da caccia sul tetto dell’auto e poi parte. L’arma finisce in mezzo ai cespugli e il cacciatore può dire addio alla licenza e al fucile.
Licenza sospesa Il cacciatore, difeso dagli avvocati Maurizio Lorenzini e Mariagiovanna Belardinelli, è stato raggiunto da un decreto prefettizio «recante divieto detenzione armi e munizioni e del decreto del Questore di Perugia» nonché la «sospensione della licenza di porto di fucile» perché «a seguito di una battuta di caccia smarriva il proprio fucile per averlo incautamente appoggiato sopra la macchina ed essersene dimenticato. Tale fucile veniva poi rinvenuto da terzi e consegnato alle autorità di pubblica sicurezza». Scattavano le sanzioni penali e gli accertamenti amministrativi, conclusi con la sospensione della licenza di caccia in quanto sarebbero venuti meno «i requisiti di affidabilità , tale da far presumere la non completa sicurezza in relazione al buon uso delle armi detenute». Il cacciatore faceva ricorso al Tribunale amministrativo contro talli decisioni.
Il Tar Secondo i giudici amministrativi Ā«la condizione per la concessione ed il mantenimento del porto dāarmi ĆØ costituito dalla circostanza che il beneficiario di esso sia indenne da mende, osservi una condotta di vita improntata a puntuale osservanza delle norme penali e di tutela dellāordine pubblico nonchĆ© delle comuni regole di buona convivenza civile, sƬ da non far emergere sintomi e sospetti di utilizzo improprio dellāarma in pregiudizio ai tranquilli ed ordinati rapporti con gli altri consociatiĀ» e che il Ā«provvedimento inibitorio ĆØ di prevenire la commissione di reati o di fatti lesivi dellāordine pubblico, o semplicemente di entrambiĀ». Il carattere preventivo dell’intervento del questore, quindi, ĆØ valido Ā«non solo nel caso della lesione accertata dopo un avvenuto āabusoā, ma anche nellāeventualitĆ di āpericolo di lesioneā: non ĆØ in altre parole necessario che vi sia giĆ stato uno specifico abuso da parte dellāinteressato, risultando piuttosto sufficiente la dimostrazione di scarsa affidabilitĆ nellāuso e nella detenzione delle armiĀ».
Pericolo sociale Confermando la decisione di revoca della licenza di caccia, i giudici amministrativi hanno sottolineato che Ā«la gravitĆ dellāepisodio (fucile abbandonato a terra in una strada di campagna) non ha mai formato oggetto di smentita ad opera del ricorrenteĀ», che il comportamento dell’uomo Ā«denota eccessiva incuria e negligenzaĀ» e che per Ā«la estrema gravitĆ dellāepisodio ĆØ sufficiente considerare, come correttamente evidenziato dalla Avvocatura erariale, āil notevole lasso di tempo in cui lāarma ĆØ rimasta totalmente incustodita, alla mercĆ© di chiunqueā: ed infatti sarebbe trascorsa unāora non tra lo smarrimento e lāallerta del ricorrente bensƬ tra il rinvenimento dellāarma ad opera di un terzo e la chiamata del ricorrente alla sala operativa, che rappresenta evenienza senzāaltro diversa da quella prospettata dallāodierno ricorrenteĀ». I giudici, infine, calcano anche la mano sulla potenziale pericolositĆ sociale dell’episodio: Ā«E senza trascurare che soltanto il caso ha voluto che a rinvenire lāarma ā elemento questo pure evidenziato dalla Avvocatura erariale ā sia stato un onesto cittadino e non un malintenzionato che, approfittando del luogo completamente isolato, ben avrebbe potuto appropriarsene per scopi certamente non lecitiĀ».