Tre giorni e sarà derby dell’Umbria tra Ternana e Perugia. Al Liberati sono attese oltre 8.500 – dato attuale considerando i biglietti venduti tra supporter rossoverdi e biancorossi, poco più di 300 – spettatori sugli spalti e, come di consueto, iniziano ad essere firmate le consuete ordinanze per la gestione dell’evento: si inizia da quella relativa al vetro. La più impattante sarà quella per la viabilità .
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Latini firma la prima: vetro
Il sindaco di Terni mercoledì mattina ha sancito che «dalle ore 10 alle ore 18 del giorno sabato 30 aprile 2022, in tutta l’area circostante lo stadio e segnatamente nell’area ricompresa tra i seguenti toponimi, inclusi nel divieto: via Borsi – via Oberdan – piazza Dalmazia – via Botticelli – viale G. Carducci – viale Giovanni Prati sino all’intersezione con viale dello Stadio e viale dello Stadio comprese le vie limitrofe ricadenti tra detto viale ed il fiume Nera (Strada di S. Martino – Foro Boario), è vietata: a) la detenzione di contenitori di vetro, ai fini dell’immediato consumo di bevande di qualsiasi tipo; b) la vendita per asporto da chiunque effettuata di bevande di qualsiasi tipo in contenitori di vetro. È comunque consentita la vendita di tali prodotti finalizzata all’ordinario approvvigionamento domestico, laddove i medesimi vengano collocati dall’esercente all’interno di buste di plastica, di pacchi o di imballaggi; c) la somministrazione di bevande in contenitori di vetro da chiunque effettuata». L’input è della questura di Terni che, lo scorso mercoledì 20 aprile, ha inviato una missiva al Comune per richiedere l’ordinanza anche al fine «di evitare qualsiasi turbativa all’ordine ed alla sicurezza pubblica nella giornata interessata dall’evento». Ci sono le classiche eccezioni.
Le eccezioni e le eventuali sanzioni
I divieti – si legge nel provvedimento – di cui alle lettere b) e c) si applicano «nei confronti di qualsiasi titolare o gestore di attività commerciali legittimate alla vendita al dettaglio per asporto ed in particolare quelle in sede fissa, su aree pubbliche, artigianali, dei produttori agricoli, tramite distributori automatici, oltreché quelle di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande ivi compresi gli esercizi ove si svolgono, con qualsiasi modalità , spettacoli o altre forme di intrattenimento e svago, musicali o danzanti, nonché eventi organizzati da associazioni senza fini di lucro, e presso circoli privati gestiti da persone fisiche, da enti o da associazioni a favore dei rispettivi associati, qualora consentiti dalla normativa emergenziale vigente. Nelle precitate aree la somministrazione di bevande in contenitori di vetro è consentita unicamente nei seguenti casi, sempre che ricorrano tutte le ulteriori condizioni di legge: • tramite servizio assistito al tavolo all’esterno dei locali di esercizio o all’interno, qualora consentito; • sulle rispettive aree e spazi pertinenziali regolarmente autorizzati, con obbligo in tal caso a carico degli esercenti di rimuovere immediatamente, al termine della consumazione, i contenitori a tal fine utilizzati; • per la somministrazione di bevande al tavolo o al banco, qualora consentito, con utilizzo di bicchieri in vetro di ridotte dimensioni secondo i normali usi commerciali». Vietata inoltre «la cessione di bevande alcoliche per interposta persona a minore degli anni 18». Le sanzioni comminate per l’inosservanza vanno da 100 a 166,66 euro.