di S.F.
La cascata delle Marmore, i parcheggi, i camper e l’area attrezzata istituita negli ultimi anni. Un problema – se tale si può chiamare, se ce ne sono parecchi vuol dire che i visitatori non mancano – più volte segnalato nel periodo estivo e che anche nel 2020, con un notevole flusso turistico da gestire, non è passato inosservato dai cittadini che hanno notato i mezzi posizionati negli stalli di piazzale Fatati: ora la storia arriva al Tar Umbria, seppur – per ora – con un’udienza transitoria in vista del giudizio di merito. Perché c’è chi nel 2018 ha impugnato l’ordinanza del sindaco Leonardo Latini.

Il divieto di sosta
A procedere contro il Comune è l’Associazione nazionale coordinamento camperisti che, il 13 novembre del 2018, ha depositato il ricorso per chiedere l’annullamento dell’atto del sindaco. Il mirino è sull’istituzione del divieto di sosta per caravan, autocaravan e simili sugli stalli di piazzale Fatati, con richiesta di condanna al pagamento delle spese e degli onorari di causa. A seguire la vicenda è l’avvocato – lo scorso 24 novembre c’è stata l’istanza per la dichiarazione di interesse alla decisione, si prosegue dunque – del foro di Firenze Marcello Viganò: l’iter è scattato dopo la segnalazione giunta all’Ancc del posizionamento di fogli e segnaletica verticale per evitare che i camper parcheggiassero nella zona in questione, mentre in contemporanea veniva istituita l’area a pagamento – con scarico, elettricità e videosorveglianza – poco più in là .
AGOSTO 2020, STESSA STORIA: IL COMUNE CORRE AI RIPARI

Motivazione e ‘obbligo’
Nel riepilogare i vari passaggi – l’Associazione aveva invitato il Comune a revocare in autotutela l’atto senza ottenere risultati – l’Ancc scrive che «nonostante la natura turistica del provvedimento, nell’ordinanza veniva inserito anche il divieto di sosta per caravan, autocaravan e simili sugli stalli di sosta di piazzale Fatati». Ciò perché – il pensiero dell’amministrazione – «sussistono particolari esigenze di tutela della circolazione in relazione alle particolari caratteristiche strutturali degli stalli e delle aree di manovra (dimensioni ridotte e ristrette aree di manovra su piazzole in pavimentazione naturale)». Discorso chiaro: si rischia di ingolfare tutto con il viavai di turisti e traffico. Tuttavia il ricorrente mette in evidenza che in questo modo il provvedimento del sindaco «non si limitava a intervenire in materia di turismo ma incideva sul diverso ambito della circolazione stradale. Prima le autocaravan potevano sostare in piazzale Fatati gratuitamente e senza limiti di tempo, alla pari degli altri veicoli; adesso sono obbligate a fruire di un’area attrezzata a pagamento e per un tempo non superiore a 24 ore. Il divieto di sosta, se da un lato appare avulso dal contesto, dall’altro sembra fondarsi sulla realizzazione dell’area attrezzata, andando a chiudere un cerchio. In conclusione l’utente in autocaravan, anche se non necessita di alcun servizio e intende semplicemente sostare alla stregua di qualsiasi altro utente, viene obbligato a fruire dell’area attrezzata a pagamento e per un tempo limitato». Da qui nasce lo scontro al Tar. Per l’Ancc l’ordinanza è illegittima.
INVERNO 2019, IL BOTTA E RISPOSTA SUL PARCHEGGIO

Le critiche
Nel ricorso sono elencati una serie di richiami normativi, Codice della strada in primis. Innanzitutto viene messo in evidenza che il «semplice divieto di sosta in una singola strada doveva essere istituito con un provvedimento del dirigente di settore e non del sindaco». Per quanto concerne il divieto di sosta fuori dall’area attrezzata «sembrerebbe trovare il proprio presupposto proprio nella realizzazione dell’area attrezzata. In altri termini, pare che l’amministrazione abbia vietato la sosta proprio perché è stata realizzata l’area attrezzata. A tal riguardo si osserva che le fonti citate nel provvedimento non consentono di istituire un divieto di sosta per la presenza di un’area attrezzata». Rimanendo sul Cds l’ordinanza di Latini – mette nero su bianco l’Associazione – «viola l’articolo 185 ai sensi del quale le autocaravan ‘ai fini della circolazione stradale in genere e agli effetti dei divieti e delle limitazioni previsti negli articoli 6 e 7, sono soggette alla stessa disciplina prevista per gli altri veicoli’. La sosta, dove consentita, sulla sede stradale, non costituisce campeggio, attendamento e simili se l’autoveicolo non poggia sul suolo, salvo che con le ruote, non emette deflussi propri, salvo quelli del propulsore meccanico, e non occupa comunque la sede stradale in misura eccedente l’ingombro proprio dell’autoveicolo medesimo».
LE CONTINUE GRANE PER IL PARCHEGGIO DEI CAMPER
La logica
Si contesta anche la motivazione legata agli spazi ridotti: «Anche a voler ritenere che le caratteristiche strutturali non consentano effettivamente la possibilità di manovrare e sostare – ma non è così, scrive l’Ancc –, si eccepisce l’illogicità del divieto alle autocaravan. Non si comprende infatti quale sia il nesso logico tra un’esigenza correlata alle dimensioni e un divieto per tipologia di veicolo anziché per dimensioni. Il divieto di sosta alle autocaravan per le ristrette dimensioni degli stalli non appare necessario né adeguato». Inoltre il Comune avrebbe fatto un uso distorto del potere in quanto «attraverso il divieto di sosta intende perseguire un risultato estraneo alla circolazione stradale quale l’utilizzo dell’area attrezzata a fini turistici». L’amministrazione è difesa dall’avvocato Francesco Silvi. In definitiva si vuol puntualizzare tra situazione stradale, viabilità e accoglienza, senza creare una contrapposizione tra i camperisti e gli altri utenti. Parola al Tar.