di S.F.
«Alla scelta di recedere da un determinato gruppo consiliare (che di per sé è libera come parimenti è libera la precedente scelta di associarvisi, ben potendo l’eletto – stante il divieto di mandato imperativo – far venir meno la propria appartenenza alla lista o alla coalizione originaria) non potrebbe conseguire la perdita – quasi per abdicazione – di poteri e facoltà suscettibili di esercizio solo tramite l’appartenenza a un gruppo. Dunque l’unica conseguenza plausibile alla luce dell’attuale quadro ordinamentale risulta l’automatica iscrizione nel gruppo misto». Lo mette nero su bianco il Tar dell’Umbria nella sentenza sul ricorso a firma Danilo Primieri, ex consigliere di AP che ha impugnato il decreto del 15 marzo 2024 e del 30 maggio 2024 – di conferma – sulle disposizioni per la rimozione dall’incarico di commissario in III commissione consigliare.
MARZO 2024, PRIMIERI VIA DA AP
SCENDE IN CAMPO IL PREFETTO BRUNO

Al centro dell’attenzione c’era la legittimità dell’esclusione del consigliere Primieri – fuoriuscito dalla maggioranza -, il quale aveva intenzione di confluire nel Gruppo Misto. Possibilità negata dal decreto di Sara Francescangeli per la presunta lesione del principio di proporzione nella rappresentatività delle forze politiche in commissione, «oltre che dell’affermata impossibilità di costituzione di un Gruppo Misto unipersonale in presenza di un divieto di tal tenore (sebbene non esplicito) nel regolamento del consiglio comunale». Bene, cosa ha deciso il Tribunale amministrativo regionale in merito?
NEL FRATTEMPO PRIMIERI CAPOGRUPPO DEL MISTO

Il collegio spiega che, in ogni caso, «non può desumersi dal regolamento comunale di Terni un effettivo divieto alla costituzione di un gruppo misto unipersonale. Come già ricordato dalla Prefettura di Terni, l’articolo 25 comma 4 di tale regolamento impone che ‘per la formazione di un gruppo consiliare nel corso del mandato occorre un numero minimo di tre consiglieri’, ma prevede altresì che ‘i consiglieri che fuoriescono dai gruppi costituiti ai sensi del primo e secondo comma e che non intendono aderire ad altro gruppo o costituirne uno nuovo, vanno a formare il Gruppo Misto o a confluirvi. Qualora il gruppo di nuova costituzione riduca i propri componenti ad un numero inferiore a tre, i rimanenti consiglieri confluiscono nel Gruppo Misto». Ed ecco la risoluzione del caso.
L’ANNUNCIO DI MOZIONE DI SFIDUCIA PER LA FRANCESCANGELI SUL ‘CASO’ PRIMIERI

In altri termini – scrivono i magistrati amministrativi – il Gruppo Misto, già eterogeneo rispetto agli altri gruppi perché destinato ad accogliere membri di diversa provenienza politica, potrebbe far eccezione alla regola generale dei tre membri minimi proprio perché in caso contrario i consiglieri fuoriusciti da un precedente gruppo – come il ricorrente – si troverebbero privati di buona parte dei diritti e delle facoltà propri della loro funzione. A fronte di una disposizione regolamentare dubbia dovrebbe quindi preferirsi una interpretazione costituzionalmente orientata, che valorizzi la libertà del singolo consigliere di abbandonare un gruppo cui non si senta più di appartenere mantenendo comunque tutte le prerogative che può esercitare solo tramite l’appartenenza ad un gruppo». Il Tar ricorda il passato in tal senso: «Tale interpretazione risulta del resto essere già stata adottata in passato dal Comune di Terni, dato che in ben due precedenti consiliature era stata consentita la formazione di gruppi misti unipersonali». Non solo.
IL RINVIO DEL GIUDIZIO DI MERITO
Per il Tar «non è fondata neppure la considerazione secondo la quale l’esclusione dalla terza commissione del ricorrente sarebbe giustificata dalla presunta lesione del principio di proporzionalità nella rappresentanza politica. Ciò è sostenuto dal Comune sull’assunto che il voto del consigliere Primieri in terza commissione, quale eventuale appartenente al Gruppo Misto, dovrebbe conteggiarsi come attribuito alla minoranza, apportando dunque un vulnus all’ equilibrata rappresentanza politica delle forze presenti in consiglio. Nel caso in cui la fuoriuscita dalla maggioranza di un membro non consenta di mantenere nelle Commissioni l’equilibrio tra maggioranza e opposizione presente in consiglio, la soluzione sarà o l’attuazione del voto ponderale o plurimo, ovvero la possibile sostituzione dei membri delle commissioni, al fine di riequilibrare i rapporti tra le singole forze, senza che però alcun consigliere possa essere escluso da un gruppo consiliare o da una commissione». Non costituita in giudizio la presidente dell’assise, avvocatura comunale in campo per l’ente.
Si arriva al dunque: «Per quanto esposto il decreto di esclusione del ricorrente dalla terza commissione deve essere annullato, dovendo interpretarsi il regolamento comunale nel senso di consentire la costituzione di un gruppo misto anche con un numero di membri inferiore a tre». Improcedibile il ricorso originario (sul primo decreto di marzo), accolti i motivi aggiunti che, come conseguenza, porta all’annullamento del provvedimento impugnato. Palazzo Spada è condannato al pagamento di 1.500 euro in favore di Primieri – difeso dagli avvocati Antonio De Angelis e Daniele Proietti – per le spese di lite. Firmano il presidente Pierfrancesco Ungari e l’estensore Elena Daniele. A commentare l’esito della querelle è il consigliere FdI Marco Celestino Cecconi: «È un risultato che accolgo con grande soddisfazione sia perché rimette le cose al loro posto dal punto di vista politico, legale e umano, sia perché al riguardo mi sono attivato per primo e in prima persona, a partire dal prefetto».