di S.F.
La società si era attivata per l’annullamento della nota regionale in merito all’avvio del riesame Aia, l’Autorizzazione integrata ambientale, e ora c’è l’esito. Il Tar dell’Umbria ha accolto il ricorso della Bioter srl – difesa dall’avvocato Alessandro Tomassetti – l’impianto di Maratta a Terni: Regione ko.
LA SENTENZA DI MERITO COMPLETA: BIOTER LA SPUNTA (.PDF)

La storia è nota e nel documento viene riepilogata step per step. Riporteremo alcuni dei passaggi principali della partita, a cominciare dal 3 aprile 2023: è in questa data che l’Aia dell’impianto di coincenerimento – fermo dal 2020 – è stata volturata alla Bioter. Il 29 giugno 2023 la società ha comunicato a Regione ed Arpa Umbria l’avvio di attività di manutenzione ordinaria. Ovviamente con la struttura messa in sicurezza e in arresto totale. Altri due passaggi per inquadrare la vicenda. Il 4 luglio 2023 la Regione ha scritto alla Bioter che, qualsiasi modifica extra manutenzione ordinaria, «avrebbe dovuto essere comunicata al servizio tramite portale istituzionale e che il riavvio e l’esercizio dell’impianto sarebbe stato subordinato alla presentazione, da parte della stessa Bioter, dell’istanza di riesame dell’autorizzazione 2748 del 22 marzo 2017 per adeguamento alle Bat». Questioni tecniche.
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IL GIUDIZIO CAUTELARE DELL’APRILE 2024

Si arriva al 25 gennaio 2024 e la Bioter, sulla base della nota regionale di luglio, ha scritto alla Regione: «L’azienda intende avviare a combustione rifiuti e biomasse in miscelazione tra loro così come da autorizzazione», argomentando circa «la non applicabilità delle richiamate Bat all’impianto de quo», viene specificato nella sentenza di merito. Il 9 febbraio da Perugia hanno risposto che non era proprio così. Ed è partito lo scontro con deposito del ricorso al Tar per due motivi: l’illegittimità per errore di diritto e l’illegittimità per difetto di motivazione. Bene, perché? «Ad avviso di parte ricorrente, alla luce dei richiami all’Aia relativa all’impianto, alla normativa comunitaria e nazionale, con riferimento all’impianto della Bioter non troverebbe applicazione il riesame di cui all’art. 29 octies, comma 3, lett. a), d.lgs. n. 152 del 2006, in quanto l’impianto stesso non rientra nel campo di applicazione delle Bat». In più si parla di difetto della «comunicazione della Regione Umbria – caratterizzata da una particolare ‘efficacia afflittiva’ in ordine alle sorti della Bioter – di motivazione a fondamento delle determinazioni assunte dall’Ente territoriale, con l’impossibilità di individuare l’iter logico-giuridico che ha consentito alla pubblica amministrazione di superare le argomentazioni tecniche avanzate dalla ricorrente. La nota regionale non ha dato puntuale riscontro alle argomentazioni analitiche fornite dai tecnici della ricorrente, rendendo il contraddittorio del tutto apparente, ma non ha neanche consentito agli stessi di desumere per relationem il ragionamento in essa contenuto». Nel dispositivo si ricorda inoltre che la Bioter è autorizzata all’utilizzo come combustibile di biomassa vergine per un quantitativo di 7.800 tonnellate all’anno in miscelazione con i rifiuti.
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Gli avvocati della Regione – Luca Benci e Luciano Ricci – nella memoria difensiva hanno puntualizzato anche «che ’l’impianto in oggetto, nella sua pur limitata attività negli ultimi anni di produzione, ha utilizzato quale combustibile esclusivamente il rifiuto non è annoverato tra i rifiuti biomassa, identificato dal codice 03 03 07 (scarti della separazione meccanica nella produzione di polpa da rifiuti di carta e cartone), come dimostrato dalle relazioni sul funzionamento relative agli anni 2017 e 2018». L’istanza cautelare è stata rigettata. Ora il quadro cambia. In primis il Tar spiega che «deve essere disattesa l’eccezione di improcedibilità sollevata dalla difesa regionale, permanendo, pur a seguito dell’avvio della procedura di riesame, l’interesse di parte ricorrente a non veder sottoposta l’Aia relativa all’impianto di coincenerimento dei rifiuti, per rifiuti non pericolosi, sito in località Maratta, nel Comune di Terni, al riesame con valenza di rinnovo, da cui potrebbe discendere l’imposizione di ulteriori prescrizioni. Il gravato atto regionale sconta il lamentato difetto di motivazione, laddove, anche a fronte di osservazioni dell’interessata in cui sostanzialmente si anticipano i contenuti del ricorso, non evidenzia per quale motivo le Bat sono ritenute applicabili. Nulla è detto nell’atto gravato, né nella precedente nota richiamata per relationem, circa la sussistenza delle condizioni richiamate nell’ambito di applicazione, sopra dettagliate. Va, altresì, evidenziato che l’argomento relativo all’utilizzo quali combustibili negli ultimi anni di produzione nell’impianto de quo esclusivamente di rifiuti non annoverati tra le biomasse (in particolare scarti della separazione meccanica nella produzione di polpa da rifiuti di carta e cartone) non è in alcun modo desumibile dalla motivazione dell’atto gravato, costituendo una inammissibile integrazione postuma della motivazione». Si va al Consiglio di Stato?