di S.F.
Niente da fare per la Bioter. Il Consiglio di Stato – sezione IV, presidente Gerardo Mastrandrea – ha respinto l’istanza cautelare della società in merito al riavvio dell’inceneritore in sua gestione: negata la riforma dell’ordinanza del Tar Umbria. Ora non resta che attendere l’udienza di merito di I grado per il 22 ottobre 2024.
IL TAR RESPINGE L’ISTANZA CAUTELARE BIOTER
La società romana si è mossa per il pregiudizio grave ed irreparabile legato alla nota della Regione Umbria sull’Autorizzazione integrata ambientale. Le deduzioni? «Il mancato rispetto del termine per l’adeguamento alle Bat – adeguamento la cui necessità nel caso concreto è oggetto dell’accertamento del giudice amministrativo – dunque, comporta conseguenze pregiudizievoli sia sul piano economico (sanzioni) sia sul piano autorizzativo. L’unica alternativa per la Bioter sarebbe quella di rispettare il termine di 5 mesi, di ritenere applicabile la normativa sulle Bat e, per l’effetto, sopportare ingenti costi, subendo l’intollerabile conseguenza di far cessare la materia del contendere senza aver potuto tutelare il suo interesse legittimo di far sindacare tale modus procedendi al giudice amministrativo». E in caso di mancata sospensione dell’esecuzione dell’atto impugnato, la Bioter si «troverebbe con le ‘spalle al muro’: o adeguarsi alle Bat in data antecedente alla decisione nel merito o resistere e affrontare, in ipotesi, le conseguenze disciplinate dal comma 5, dell’articolo 29 octies, decreto legislativo 152/2006».
PER L’INCENERITORE BIOTER NIENTE PACE: ALTRO RICORSO AL TAR
Il Consiglio di Stato tuttavia fa notare un paio di cose non proprio trascurabili: «Come emerge dagli atti, l’appellante cautelare ha presentato la documentazione relativa al riesame Aia e, in camera di consiglio, la società ha confermato questa circostanza; pertanto il primo pregiudizio dedotto non risulta più sussistente». C’è poi il fatto che la Bioter, come ulteriore problema, ha fatto presente che l’attività di commissioning non potrebbe essere qualificata «come mera attività di manutenzione». E il mancato accoglimento dell’istanza cautelare ne impedirebbe lo svolgimento con tanto di conseguenze patrimoniali. La IV sezione in questo caso mette nero su bianco che gli effetti dell’ordinanza del Tar sono chiari «nell’escludere il pregiudizio paventato, anche in considerazione di quanto espressamente dichiarato dalla Regione nelle sue difese». Il focus è sulla manutenzione.
BIOTER IN AZIONE: LA VOLTURA DELL’AIA NEL 2023
Palazzo Donini ha infatti puntualizzato che «l’attività di manutenzione-commissioning non è stata inficiata in alcun modo dall’azione regionale. Né la nota regionale impugnata ha impedito alcuna attività di manutenzione o commissioning, per cui non può essere addebitata alla stessa nessun costo diretto o indiretto connesso alla sospensione, alla rescissione di contratti, a danni generali che l’appellata richiama». In definitiva non è ostativo al compimenti dell’operazione, definite dall’appellante come «finalizzate alla verifica della funzionalità del ciclo termico dell’impianto e attività propedeutiche al riavvio». Istanza respinta. Se ne riparlerà tra qualche mese. Gli avvocati coinvolti sono Alessandro Tomassetti (Bioter), Luca Benci e Anna Rita Gobbo (Regione).