di S.F.
Uno schianto all’incrocio tra strada delle Campore e strada di Sabbione: era il 2 agosto del 2018, poco prima dell’ora di pranzo. L’incidente ha innescato una battaglia in tribunale tra colui che è stato ‘travolto’ da un mezzo pesante – così si legge nella sentenza della sezione civile del tribunale di Terni, giudice Alessandro Nastri – ed il Comune di Terni. Quest’ultimo è stato condannato al risarcimento dei danni patrimoniali. Motivo? La carente segnaletica orizzontale e verticale. Alla base della causa c’è l’articolo 2051 del Codice civile, vale a dire il danno cagionato da cosa in custodia. La partita, tuttavia, potrebbe non essere finita così vista la possibilità di appellare la decisione.
L’incidente e l’accusa: il cartello di stop
L’atto di citazione è del 31 gennaio 2019, lo scontro aveva coinvolto una Lexus ed un camion. L’auto proveniva da strada delle Campore e, mentre svoltava a destra, era stata centrata dal mezzo pesante che invece arrivava da strada di Sabbione (siamo a ridosso del polo chimico). Per il ricorrente l’impatto era stato cagionato «dall’insufficienza e parziale mancanza della segnaletica stradale». In quanto quella orizzontale «era del tutto assente» mentre la verticale (il cartello di ‘stop’) «non era visibile dalla distanza prevista dalla legge, sia per la sua anomala angolazione sia a causa della presenza di un albero che lo oscura». Danni per 16.733 euro (presentato in tal senso un preventivo per la riparazione del veicolo) e richiesta di condanna del Comune di Terni al pagamento della somma. Più interessi legali e rivalutazione monetaria.
La difesa del Comune: «Tenuta guida incauta»
Sponda avvocatura comunale è stata eccepita la mancanza di prova «sulla dedotta correlazione causale tra l’insidia (in realtà inesistente, stante la nota della direzione affari generali sulla sufficienza e visibilità della segnaletica) e il sinistro che aveva coinvolto l’attore». Per l’amministrazione, inoltre, l’incidente è da «addebitarsi alla sua esclusiva responsabilità, ovvero, quantomeno, ad un suo concorso di colpa per aver tenuto un’incauta condotta di guida non rallentando in prossimità di un incrocio». Diversità di vedute sostanziale con il ricorrente, difeso dall’avvocato Elena Forzanti.
Domanda accolta
Per il giudice del tribunale civile di Terni la domanda del ricorrente «è fondata e merita accoglimento». Sì, perché – tra le motivazioni esposte – l’ente proprietario di una strada «deve provvedere anche all’apposizione e alla manutenzione della segnaletica relativa a potenziali situazioni di pericolo e che, pertanto, l’installazione di una segnaletica adeguata costituisce causa di interruzione del nesso tra la situazione di pericolo ed il verificarsi del sinistro». Sono stati citati anche gli articoli 14, 37 e 38 del Cds da parte del ricorrente.