TerniReti s.r.l., parte la ‘caccia’ al successore di Vincenzo Montalbano Caracci. Con un atto ufficiale firmato dal sindaco Leopoldo Di Girolamo, il Comune ha indetto l’avviso pubblico per l’ammissione delle candidature per la nomina di amministratore unico dopo l’arresto – domiciliari ‘attenuati’ per l’ingegnere di Mazara del Vallo per il caso legato alle consulenze di Roberto Camporesi – dello scorso 21 dicembre e le successive dimissioni dall’incarico. Scadenza fissata al 15 gennaio.
MONTALBANO CARACCI, DOMICILIARI ‘ATTENUATI’

I requisiti «I rappresentanti – si legge nell’avviso – del Comune negli enti, nelle aziende, ancorché consortili, nelle istituzioni e societÃ
partecipate, devono possedere una competenza tecnica, giuridica o amministrativa specifica e adeguata alle caratteristiche della carica ed un appropriato titolo di studio. A tal fine, i rappresentanti sono scelti considerando le qualità professionali e le competenze risultanti da: titoli di studio, incarichi professionali, incarichi accademici e in istituzioni di ricerca, pubblicazioni, esperienza amministrativa o di direzione di strutture pubbliche e private. Per i collegi sindacali o dei revisori è necessaria l’iscrizione al registro dei revisori contabili. Oltre ai requisiti generali e speciali previsti dalle leggi vigenti e dai singoli statuti, può essere nominato o designato soltanto chi ha i requisiti di eleggibilità alla carica di consigliere comunale».

Cause di incompantibilità Lungo l’elenco in questione. Non potrà essere nominato amministratore unico di TerniReti s.r.l. chi si trova in stato di conflitto d’interessi rispetto all’ente, azienda, ancorché consortile, istituzione o società partecipata in cui rappresenta il comune; chi ha parte in attività di carattere imprenditoriale, commerciale o professionale riguardanti l’ente o l’organismo cui si riferisce la nomina e che possano trarre vantaggio diretto dalle decisioni del soggetto medesimo; nomina preclusa se nelle attività suddette hanno parte il coniuge o i parenti o affini entro il secondo grado del nominato o designato; i dipendenti pubblici che assolvano a mansioni inerenti l’esercizio della vigilanza sull’ente o organismo cui si riferisce la nomina o la designazione; chi è stato dichiarato fallito e/o membri di consigli di amministrazione di aziende dichiarate fallite nei tre anni successivi al fallimento; chi si trova in rapporto d’impiego, consulenza o incarico con l’ente, l’azienda, ancorché consortile, l’istituzione o società partecipata presso cui dovrebbe essere nominato; chi ha liti con l’ente, l’azienda, ancorché consortile, l’istituzione, società partecipata, ovvero con il Comune, nei casi previsti dall’art. 63 comma 1. 4 e comma 3 del d.lgs. 26712000; chi si trova nella condizione prevista dall’art. 1 comma 734 della legge 296/06; chi si è trovato nelle condizioni previste dalla legge 25 gennaio 1982, n. 17; i consiglieri, gli assessori comunali ed i presidenti di circoscrizione in carica; il presidente ed i componenti della giunta delle camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura dell’Umbria; il presidente, gli assessori ed i consiglieri di altri enti locali; i dipendenti, consulenti o incaricati del Comune; chi è stato comunque nominato consecutivamente 2 (due) volte o chi è stato in carica per un periodo doppio rispetto alla durata ordinaria della carica, ove la stessa non sia inferiore a quattro anni e chi è stato oggetto di revoca della nomina o designazione del Comune per motivate ragioni comportamentali.